SALDI-ESTATE ‘05

Roma e Lazio: le vendite di fine stagione o saldi, come previsto dall'art. 48 della Legge regionale n. 33/99 e successive modificazioni, hanno inizio il secondo Sabato di Luglio, per sei settimane consecutive. Per la stagione estiva 2005 dunque, da Sabato 9 Luglio a Venerdì 19 Agosto 2005 compresi.

La vendita di fine stagione deve essere preceduta da una comunicazione da inviare al Comune (Municipio dove ha sede l'attività), almeno 5 giorni prima dell'inizio della vendita. La normativa vigente (Legge regionale n. 33/99 e successive modificazioni) non prevede uno specifico modello ma fornisce espresse indicazioni sul contenuto della comunicazione nella quale dovranno essere riportati: l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita; la data di inizio e di cessazione della vendita; l'indicazione dell'ubicazione dei magazzini dell'esercizio dove si effettua la vendita (si precisa che la vendita di fine stagione è consentita esclusivamente per le merci in giacenza presso l'esercizio ed i magazzini dell'esercizio medesimo); la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita; i testi delle asserzioni pubblicitarie.

Gli esercenti non sono obbligati ad effettuare i saldi ed hanno la facoltà di limitare tali vendite anche ad un periodo inferiore a quello massimo previsto ma mai superiore.