SALDI!

GAl via i saldi estiv! Il Molise apre il 1 luglio la stagione dei saldi, in Lombardia e in Campania si inizia il 3 luglio e poi via via nelle altre regioni secondo i calendari fissati dalle Regioni o dai Comuni. L'ultima Regione a partire con i saldi è la Valle d'Aosta, il 10 agosto.

Calendario dei saldi estivi 2004 (Confcommercio): Abruzzo 15/7-28/8; Basilicata 10/7-10/9; Calabria 15/7-31/8; Campania 3/7-20/9; Emilia Romagna 7/7-7/9; Friuli Venezia Giulia 10/7-30/9; Lazio 10/7-20/8; Liguria 18/7-23/8; Lombardia 3/7-1/9; Marche 10/7-1/9; Molise 1/7-30/8; Piemonte 10/7-30/9; Puglia 15/7-15/9; Sardegna 8/7-31/8; Sicilia 10/7 -10/9; Toscana 10/7-10/9; Umbria 10/7-7/9; Valle d'Aosta 10/7-30/9; Veneto 15/7-31/8; Provincia Bolzano 10/7-7/8; Provincia Trento 15/7-31/8. I capoluoghi di regione rispettano fedelmente il calendario previsto nella regione di appartenenza con l'eccezione di Genova dove i saldi iniziano il 9 luglio e si concludono il 22 agosto.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:

1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante. 
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione. 
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

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